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E’
previsto dall’articolo dall’art.
144 cpv. 2 CC:
“I
figli sono personalmente e appropriatamente sentiti
dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la
loro età o altri motivi gravi non vi si oppongano.”
Ascoltare il minore significa “mettersi all’ascolto”
della realtà psicologica dei minori, dei loro reali
bisogni e desideri.
Il
diritto umano di essere soggetti ascoltati,
facilita anche ai minori l’accettazione delle
decisioni che li riguardano.
L’ascolto: perché?
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per
aiutare i figli a esprimere le proprie emozioni
inerenti la modifica dell’assetto familiare
connessa alla separazione/divorzio dei genitori
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per fare
chiarezza sugli interessi, i desideri e i
bisogni dei minori, nonché
sulle relazioni genitori-figli
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per
sostenere i genitori nel comprendere i vissuti e
le richieste dei loro figli
L’ascolto con chi?
L’ascolto: quando?
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