L'ascolto del bambino

E’ previsto dall’articolo dallart. 144 cpv. 2 CC:

 “I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi non vi si oppongano.”

Ascoltare il minore significa “mettersi all’ascolto” della realtà psicologica dei minori, dei loro reali bisogni e desideri.

Il diritto umano di essere soggetti ascoltati, facilita anche  ai minori l’accettazione delle decisioni che li riguardano.

L’ascolto: perché?

  • per aiutare i figli a esprimere le proprie emozioni inerenti la modifica dell’assetto familiare connessa alla separazione/divorzio dei genitori 

  • per  fare chiarezza sugli interessi, i desideri e i bisogni dei minori, nonché sulle relazioni genitori-figli

  • per sostenere i genitori nel comprendere i vissuti e le richieste dei loro figli

L’ascolto con chi?

  • con un professionista esperto, in grado di aiutare il minore a esternare sofferenze e richieste in un contesto rispettoso e accogliente

L’ascolto: quando?

  • durante la procedura di separazione/divorzio

  • dopo la sentenza di separazione o divorzio quando si verificano eventi che rendono necessarie modifiche della convenzione.