Ascolto dei figli minorenni nelle procedure di separazione e divorzio

L’ascolto dei figli minorenni è previsto, nell’ambito del diritto del divorzio, dall’art. 298 cpv. 1 del Codice di procedura civile (CPC). Lo scopo, come prevede la legge, è fare chiarezza sugli interessi, i desideri e i bisogni dei figli, nonché sulle relazioni genitori-figli. Il/la delegato/a all’ascolto all’interno del Consultorio è uno/a psicologo/a con una formazione specifica che, su mandato delle Preture del nostro Cantone, svolge gli ascolti dei figli minorenni nelle procedure di separazione e divorzio.

In uno spazio protetto il minore ha la possibilità di esprimere il suo vissuto emotivo sul cambiamento dell’assetto familiare dovuto al divorzio o alla separazione dei genitori. I figli si trovano infatti confrontati con una situazione che non hanno scelto, ma che li concerne in prima persona.

L’ascolto serve inoltre a capire i desideri e i reali bisogni dei figli, permettendo loro di formulare le proprie richieste in modo da aiutare i genitori a comprendere cosa sia meglio per i minori.

Quando

Durante una procedura di separazione/divorzio, conformemente alla giurisprudenza dei Tribunali, l’ascolto del minore è obbligatorio a partire dal compimento del sesto anno di età.

La/il consulente è una/un professionista formato per accogliere e aiutare bambini e ragazzi ad esternare le proprie emozioni e richieste in un contesto rispettoso, dove possono sentirsi a proprio agio.

La/il consulente

Domande frequenti

  • I genitori sono coinvolti e sono invitati ad un colloquio presso i nostri Consultori prima e dopo l’ascolto dei figli. È però importante che il momento dell’ascolto resti uno spazio privilegiato del minore in modo che possa esprimersi liberamente.

  • Quello che viene definito ascolto del minore è una procedura ufficiale ordinata da una autorità (Pretura o ARP) nell’ambito di una separazione o divorzio.

    Tuttavia, presso i Consultori coppia e famiglia, nell’ambito di un lavoro con la coppia genitoriale è possibile coinvolgere i figli, ma è importante che entrambi i genitori partecipino al lavoro e che entrambi siano d’accordo che il/la bambino/a svolga dei colloqui con le/i nostre/i consulenti. Quanto emerge da un colloquio con un minore non deve essere usato dai genitori uno contro l’altro. Lo spazio di ascolto deve essere un’opportunità per i figli di esprimersi liberamente sapendo di avere l’appoggio di entrambi i genitori. In questo caso non verrà rilasciato un documento con l’esito dell’incontro del minore, come accade invece durante gli ascolti interni o su mandato della Pretura.

  • Le/i delegate/i all'ascolto sono professioniste/i preparate e attente alla personalità di ogni singolo minore, che deve innanzitutto sentirsi accolto e a suo agio. Nel caso in cui fatichi ad aprirsi, le modalità dell'ascolto vengono adattate, e il minore viene rivisto affinché possa sentirsi maggiormente fiducioso. Inoltre, l'incontro preliminare della/del consulente con i genitori, che avranno avuto così il modo di conoscerla/o, agevola un "passaggio di fiducia" che dovrebbe facilitare il figlio o la figlia.