Ascolto dei figli minorenni nelle procedure di separazione e divorzio

L’ascolto dei figli minorenni è previsto, nell’ambito del diritto del divorzio, dall’art. 298 cpv. 1 del Codice di procedura civile (CPC). Lo scopo, come prevede la legge, è fare chiarezza sugli interessi, i desideri e i bisogni dei figli, nonché sulle relazioni genitori-figli. Il/la delegato/a all’ascolto all’interno del Consultorio è uno/a psicologo/a con una formazione specifica che, su mandato delle Preture del nostro Cantone, svolge gli ascolti dei figli minorenni nelle procedure di separazione e divorzio.

In uno spazio protetto il minore ha la possibilità di esprimere il suo vissuto emotivo sul cambiamento dell’assetto familiare dovuto al divorzio o alla separazione dei genitori. I figli si trovano infatti confrontati con una situazione che non hanno scelto, ma che li concerne in prima persona.

L’ascolto serve inoltre a capire i desideri e i reali bisogni dei figli, permettendo loro di formulare le proprie richieste in modo da aiutare i genitori a comprendere cosa sia meglio per i minori.

Quando

Durante una procedura di separazione/divorzio, conformemente alla giurisprudenza dei Tribunali, l’ascolto del minore è obbligatorio a partire dal compimento del sesto anno di età.

La/il consulente è una/un professionista formato per accogliere e aiutare bambini e ragazzi ad esternare le proprie emozioni e richieste in un contesto rispettoso, dove possono sentirsi a proprio agio.

La/il consulente

Domande frequenti